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I compiti di Vi.energia e le verifiche ispettive
Cosa fa Vi.energia Normativa: un po' di storia...
1991 La legge 9 Gennaio 1991 n.10 detta le norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico, di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, ed ha come finalità principali:
o il contenimento del consumo di energia negli impianti di riscaldamento, consentendo all'utente di evitare sprechi di combustibile e di abbattere i costi in eccesso; o la riduzione dell'inquinamento ambientale, considerato che dalle canne fumarie escono prodotti inquinanti; o l'aumento della sicurezza degli impianti di riscaldamento e minor pericolo di incidenti, soprattutto negli ambienti domestici.
L'art.31, comma 3, della L.10/91 stabilisce che i Comuni con più di 40.000 abitanti (in Veneto 30.000) e le Province per la restante parte di territorio devono effettuare, con cadenza almeno biennale, i controlli relativi allo stato d'esercizio e manutenzione degli impianti termici e che l'onere di tali controlli è posto a carico degli utenti.1993 Il DPR 26/08/1993, n.412, art. 11 commi18, 19 e 20, stabilisce le modalità con le quali gli Enti competenti devono effettuare i controlli previsti dalla L.10/91 ribadendo l'onerosità a carico degli utenti di detti controlli.1999 Il DPR 21/12/1999, n.551 apporta significative modifiche al DPR 412/93 e in particolare stabilisce che le disposizioni dei commi 18, 19 e 20 del DPR 412/93 si applicano fino all'adozione da parte delle Regioni di propri provvedimenti. 2004Con la delibera di Giunta n. 252 del 9 giugno 2004 la Provincia di Vicenza ha fissato le linee operative per lo svolgimento delle verifiche agli impianti a cura di Vi.energia.
Con la delibera n. 426 del 13 Ottobre 2004 la Provincia di Vicenza ha fissato gli importi dei vari oneri a carico degli utenti (costo verifiche e bollini). 2005-2006 Il D.Lgs. 19/08/2005, n. 192, integrato con le modifiche apportate dal D.Lgs del 29/12/2006, n. 311, attua la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. Agli art. 7, 8 e 9 viene ribadito l’obbligo delle operazioni di controllo e manutenzione, la redazione di un rapporto di controllo tecnico, gli accertamenti e ispezioni. Viene richiesta un’equa ripartizione degli oneri a carico dei cittadini, viene data la possibilità dell’istituzione di catasti informatici per gli impianti di climatizzazione e l’obbligo da parte dei distributori di energia di fornire i dati necessari alla realizzazione di detto catasto.
Attualmente Gli Enti locali competenti hanno affidato Vi.energia il compito dell'esecuzione delle verifiche di legge agli impianti termici, stabilendo il programma di tali controlli, nonché le modalità di acquisizione delle dichiarazioni attestanti il rispetto delle norme, al fine di costituire un proprio archivio informatico finalizzato all'esercizio delle funzioni di competenza. Tali dichiarazioni devono essere redatte sulla base di modelli conformi al Modello G e al Modello F. Dette dichiarazioni vanno consegnate con cadenza biennale a cura del manutentore (o del cittadino).
Come detto, l'onere dei controlli è a carico dell'utente da gennaio 2005 con ammontare definito dagli Enti locali in relazione all'esigenza di dare copertura alle funzioni svolte. A tal proposito Vi.energia rende disponibili, in particolare agli operatori preposti al controllo periodico degli impianti, appositi contrassegni: i Bollini Verdi. Il bollino Verde attesta l'avvenuto versamento degli oneri, che devono essere applicati sulle 3 copie del Modello G o F (una per l'utente, una per Vi.energia e una per il manutentore).
Gli Enti locali competenti alle verifiche, e per loro conto Vi.energia, hanno determinato il programma dei controlli stessi e le modalità di consegna delle dichiarazioni attestanti il rispetto delle norme (Modello G e F), in particolare stabilendo che le verifiche siano effettuate tenendo conto dei seguenti criteri:
- impianti termici per i quali non sia pervenuta la dichiarazione (Modello G e F) attestante il rispetto delle norme; - impianti termici per i quali sia pervenuta la dichiarazione attestante il rispetto delle norme (Modello G e F), ma si abbia indicazione di criticità dell'impianto ovvero carenze riguardanti la manutenzione e l'esercizio; - a campione tra gli impianti termici per i quali sia pervenuta la dichiarazione attestante il rispetto delle norme (Modello G e F).
Gli oneri, a carico degli utenti, per l'effettuazione dei controlli/verifiche relativi agli impianti termici per i quali non sia pervenuta la dichiarazione attestante il rispetto delle norme (Modello G e F) sono definiti con delibera degli Enti Locali. Sempre con delibera dell'Ente locale sono definiti anche gli importi del Bollino Verde, a carico degli utenti, da apporre sul Modello G o F ogni 2 anni: - € 9 per gli impianti inferiori i 35 kW - € 20 per gli impianti uguali o superiori ai 35 kW.
Verifiche ispettive La verifica ispettiva, prevista dalla legge, è effettuata da Vi.energia per conto della Provincia di Vicenza e dei Comuni di Vicenza, Bassano del Grappa e Schio. Al fine dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia, è rivolta principalmente agli impianti per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico mod.H/G o Hbis/F. Una percentuale di verifiche è rivolta anche agli impianti termici nella cui dichiarazione si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità. Inoltre, verifiche possono essere disposte anche su impianti termici in regola, per la verifica della veridicità dei dati riportati.
La verifica ispettiva non costa nulla quando viene eseguita su impianti provvisti di modello G o F e di Bollino Verde in corso di validità. È invece a pagamento per gli impianti sprovvisti di Bollino Verde, con un costo compreso tra 96 e i 240 euro, in ragione della potenza dell’impianto.
| potenza | onere dovuto | fino a 35 kW
| 80 € + iva | 35-116 kW
| 120 € + iva | 116-350 kW
| 160 € + iva | oltre 350 kW
| 200 € + iva | Come si svolge la verifica ad un impianto termico
L’ispezione di legge di un impianto termico è sempre preceduta da un avviso inviato con raccomandata da Vi.energia. In nessun caso Vi.energia si presenta all’utente senza aver prima anticipato una comunicazione scritta. L’avviso contiene gli estremi del verificatore incaricato e, se il tipo di verifica lo prevede, anche la data programmata. In mancanza di una data fissata d’ufficio, il verificatore prenderà quanto prima contatto per definire l’appuntamento. Le fasi con cui si svolge l’ispezione sono le seguenti: - accertamento documentale: controllo del libretto di impianto, dei rapporti di controllo tecnico (mod.H/G), della dichiarazione di conformità, del Bollino verde; - verifica dell’idoneità del locale in cui è installata la caldaia; - controllo della combustione, con verifica del rendimento energetico della caldaia, tramite uno strumento analizzatore, e confronto con i parametri di legge; - compilazione del verbale e comunicazione delle eventuali irregolarità. Al termine dell’ispezione, quindi, l’utente viene messo a conoscenza dello stato dell’impianto. Qualora si siano rilevate anomalie, l’utente è invitato ad intervenire subito, contattando un tecnico abilitato.
Catasto
Vi.energia ha attivato la realizzazione di un programma informatico per la costituzione e l’aggiornamento del Catasto degli impianti termici e dispone delle informazioni relative all’ubicazione, alla titolarità e alle principali caratteristiche tecniche degli impianti.
Sanzioni Il responsabile che conduce un impianto termico senza la corretta manutenzione è punito con una sanzione da 500 a 3.000 euro (D.Lgs.192/05). I manutentori e gli installatori che, nello svolgere la propria attività, non rispettano la normativa vigente e non operano secondo la regola dell’arte, sono puniti con una sanzione da 1.000 a 6.000 euro (D.Lgs.192/05).
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