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Le ditte di manutenzione
Cosa devono fare le ditte di manutenzione
La procedura riguardante il controllo dello stato d'esercizio e manutenzione dell'impianto termico individua nelle ditte di manutenzione l'interlocutore principale con il quale gli enti competenti dovranno interagire.
Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico affida le operazioni a soggetti abilitati (lettera c. dell'art.1, comma 1, della legge 05/03/1990, n. 46 e che nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui alla lettera e. dell'art. 1, comma 1, della medesima legge).
È fatto obbligo la redazione da parte del manutentore di un rapporto di controllo tecnico ogni qual volta vengano effettuate operazioni di controllo ed eventuale manutenzione periodica all'impianto termico, indipendentemente dalla potenza dell'impianto. In particolare per impianti unifamiliari con potenza inferiore a 35 kW il rapporto di controllo tecnico deve essere redatto conformemente al Modello G, per gli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW conformemente al Modello F.
Il rapporto di controllo tecnico deve essere sottoscritto dall'operatore e firmato dal responsabile dell'impianto per presa visione.
Interventi di manutenzione
PER GLI IMPIANTI TERMICI FAMILIARI (sotto i 35 kW), gli interventi di manutenzione oggetto del contratto devono comprendere:
a) Interventi di manutenzione ordinaria: o controllo di assenza fughe di gas; o controllo delle caratteristiche di ventilazione del locale; o controllo dei dispositivi di sicurezza relativi al gas; o controllo della funzionalità dell'apparecchio, con segnalazione dei componenti eventualmente non funzionanti; o controllo della regolarità dell'accensione e del funzionamento; o pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota; o pulizia dello scambiatore, lato fumi; o controllo dell'evacuazione dei fumi con verifica del tiraggio; o regolazione della portata termica, se necessaria; o controllo dei dispositivi di sicurezza relativi all'acqua; o controllo e taratura del bruciatore principale; o controllo degli eventuali raccordi flessibili di collegamento dell'impianto termico.
b) Prova di combustione: o temperatura fumi; o temperatura ambiente; o O2; o CO2; o Indice di Bacharach (se combustibili liquidi); o CO; o NOX (facoltativo); o perdita di calore sensibile; o rendimento di combustione a potenzialità di taratura; o stato coibentazioni a vista; o funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo.
c) Interventi e servizi non compresi: o Materiali; o pezzi di ricambio, nonché eventuali riparazioni resesi necessarie e/o commissionate; o trattamento e smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dall'intervento di manutenzione e/o riparazione (fuliggine, acidi ecc.); o tutto quanto non espressamente previsto dei punti a) e b).
Gli interventi eseguiti sono attestati da copia del modello G sottoscritto dal manutentore e dall'utente dell'impianto ad ogni intervento.
Copia del documento sarà consegnata all'utente e costituirà documentazione ad integrazione del libretto di impianto.
Ogni due anni, quando viene eseguita anche la Prova Combustione, copia del Modello G va inviata, con il Bollino Verde, a Vi.energia. PAGINA IN AGGIORNAMENTO
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