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Il responsabile dell'impianto
Chi ci deve pensare
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto è il soggetto che ha l’obbligo di: - Provvedere alla corretta conduzione dell’impianto termico ai fini del risparmio energetico - Far eseguire la manutenzione periodica tramite una ditta abilitata
Il responsabile dell’impianto è: · L’occupante dell’immobile a qualsiasi titolo nel caso di impianti individuali · L’amministratore di condominio nel caso di impianti centralizzati · L’amministratore nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche (Società, Enti …) · Il terzo responsabile nel caso di affidamento della responsabilità ad un’impresa qualificata · In tutti gli altri casi la responsabilità ricade comunque sul proprietario
Bisogna tenere sottomano: - la dichiarazione di conformità dell’impianto - il libretto d’impianto compilato dall’installatore e aggiornato ad ogni intervento del manutentore - il libretto d’uso e manutenzione del costruttore dell’apparecchio
A chi va affidata la manutenzione La manutenzione deve sempre essere affidata ad una ditta in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge n. 46/90. Vi.energia ha promosso un accordo volontario con le Associazioni di categoria dei manutentori per uniformare le modalità e la qualità della manutenzione degli impianti termici ed ha istituito il Registro dei Manutentori Convenzionati (RMC).
Elenco aggiornato dei Manutentori Convezionati con Vi.energia:
Sono ditte che si sono impegnate a svolgere con la massima professionalità gli interventi di manutenzione degli impianti termici, ad applicare le tariffe previste dall'Accordo con le Associazioni di Categoria e a collaborare con la procedura Bollino Verde.
Scarica il file pdf con l'elenco completo: clicca qui.
Cosa va fatto
I. il manutentore, una volta completate le operazioni di controllo e pulizia dell’impianto, compila e firma il rapporto di controllo tecnico (mod. G o F) II. il responsabile dell’impianto firma il rapporto per presa visione III. il manutentore rilascia il Bollino Verde da apporre sul rapporto di controllo tecnico (mod. G o F) IV. una copia del mod. G o F, completa di Bollino Verde, deve essere trasmessa quanto prima a Vi.energia, anche tramite il manutentore
I risultati della manutenzione periodica vanno riportati, a cura del responsabile dell'impianto termico, sul libretto d'impianto o di centrale. · Il libretto d'impianto è relativo ad impianti con potenza inferiore a 35 kW (di solito impianti autonomi per singole abitazioni). · Il libretto di centrale è relativo ad impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW (di solito impianti centralizzati o impianti di aziende).
Quando a. Per gli impianti a combustibile gassoso (metano e GPL), di potenza inferiore a 35 kW la manutenzione deve essere effettuata: I. secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell’impianto o dell’apparecchio II. rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione III. senza queste indicazioni, un controllo completo con prova della combustione ogni 2 anni è da ritenersi sufficiente al fine di garantire un adeguato risparmio energetico
b. Per gli impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW e per tutti gli impianti a combustibile liquido (gasolio) indipendentemente dalla potenza la manutenzione deve essere effettuata: I. secondo le indicazioni riportate sul libretto di uso e manutenzione dell’impianto o dell’apparecchio II. rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione III. senza queste indicazioni, un controllo completo con prova della combustione 1 volta all’anno è da ritenersi sufficiente al fine di garantire un adeguato risparmio energetico
c. Per le centrali termiche dotate di uno o più generatori di calore con potenza termica nominale complessiva uguale o superiore a 350 kW è prevista anche una seconda determinazione del solo rendimento di combustione, da effettuarsi alla metà del periodo di riscaldamento.
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