Società per la divulgazione e produzione di energia pulita Società per la divulgazione e produzione di energia pulita
Società per la divulgazione e produzione di energia pulita

Copyright ©2006-2010 Vi.Energia Srl
Sitengie by Telemar Spa
Il Conto Energia
Il Conto Energia è la forma di incentivazione degli impianti fotovoltaici introdotta con il Decreto Legislativo 28 luglio 2005. Nel testo del Decreto spesso ci si riferisce al Decreto Legislativo 387/2003, che dava disposizioni sugli impianti fotovoltaici precedentemente. Di seguito saranno illustrati i punti principali, ma per completezza si allegano i testi di entrambi.




Prima dell'emanazione del Decreto Legislativo 28 luglio 2005 i finanziamenti sugli impianti fotovoltaici venivano erogati sotto forma di contributi a fondo perduto che coprivano una certa percentuale del costo dell'impianto, generalmente il 60-70%. L'energia prodotta poteva essere scambiata in base al meccanismo del net-metering, quindi l'investimento dell'impianto rientrava sotto forma di risparmio sulle bollette dell'energia elettrica. Inoltre non era possibile connettere a rete impianti di potenza superiore ai 20kWp.




Il Decreto Legislativo 28 luglio 2005 cambia radicalmente le modalità di finanziamento: l'incentivo diventa infatti proporzionale all'energia prodotta, ed è di per sé un impulso all'ottimizzazione dei sistemi. Inoltre possono essere realizzati impianti fino a 1000kWp, quindi impianti di produzione di energia a tutti gli effetti.




Ai fini dell'incentivo si distinguono tre fasce di impianti: da 1 a 20kWp, da 20 a 50kWp, da 50 a 1000kWp. In ogni caso ci si interfaccia sempre a due soggetti:

  • il Soggetto Attuatore (Stato) è colui che eroga la tariffa incentivante (N.B. tariffa incentivante indica che non è una tariffa di vendita, ma un incentivo proporzionale all'energia prodotta);


  • l'Ente Gestore è colui che fornisce energia elettrica (ad esempio l'Enel) e quindi colui che effettuerà l'allacciamento dell'impianto alla propria rete e riconoscerà lo scambio o la vendita dell'energia prodotta (che quindi è una cosa diversa, in aggiunta, alla tariffa incentivante).



    Per gli impianti da 1 a 20kWp:

  • si riceve una tariffa incentivante di 0,445€/kWh su tutta la produzione per 20 anni;

  • si scambia l'energia prodotta per tutta la vita dell'impianto risparmiando sulle bollette (valore di 0,20€/kWh per privati e 0,12€/kWh per aziende); lo scambio è applicabile solo entro i propri consumi annui: superata questa quota si ha solo un credito per l'anno successivo.



    Per gli impianti da 20 a 50kWp:


  • si riceve una tariffa incentivante di 0,46€/kWh su tutta la produzione per 20 anni;

  • si vende tutta l'energia prodotta per tutta la vita dell'impianto ad una tariffa prefissata (valore attuale di 0,095€/kWh); è possibile consumare in parte o tutta l'energia prodotta, valutandola quindi al proprio prezzo di acquisto dell'energia.



    Per gli impianti da 50 a 1000kWp:

  • si riceve una tariffa incentivante di massimo 0,49€/kWh su tutta la produzione per 20 anni; questa tariffa è soggetta a gara;

  • si vende tutta l'energia prodotta per tutta la vita dell'impianto ad una tariffa prefissata (valore attuale di 0,095€/kWh o 0,07€/kWh sopra i 500.000 kWh); è possibile consumare in parte o tutta l'energia prodotta, valutandola quindi al proprio prezzo di acquisto dell'energia.




NB: tutte le tariffe di cui sopra sono soggette ad adeguamento secondo i dati ISTAT il 01 gennaio di ogni anno (per le tariffe di vendita e di scambio ci saranno aumenti considerevoli, perchè oltre all'ISTAT si basano anche sul prezzo del petrolio).



Per accedere al Conto Energia è necessario seguire un iter definito dal Decreto 28 luglio 2005:




1. Presentazione del progetto preliminare allo Stato entro:


31 marzo

30 giugno

30 settembre

31 dicembre

NB: entro le stesse date lo Stato comunica il tetto massimo di kWp per cui viene concesso l'incentivo.




2. Entro 60 giorni dai termini del punto 1. lo Stato redige l'elenco degli impianti che hanno avuto accesso all'incentivo



3. Entro 90 giorni dai termini del punto 1. lo Stato comunica l'esito della domanda inoltrata.



4. Entro 30 giorni dal ricevimento della risposta positiva del punto 3., il cliente invia al Gestore della rete lo stesso progetto approvato, accompagnato dalla domanda di allacciamento.




5. Entro 30 giorni dalla comunicazione del punto 4. il Gestore della rete comunica il punto di consegna al cliente.



6. Entro 6 mesi (12 se sopra i 20kWp) dalla ricezione della risposta del punto 3. il cliente dà inizio ai lavori dando comunicazione allo Stato ed al Gestore della rete.



7. Entro 12 mesi (24 se sopra i 20kWp) dalla ricezione della risposta del punto 3. il cliente termina i lavori dando comunicazione allo Stato ed al Gestore della rete, allegando il certificato di collaudo e la dichiarazione giurata di non ricevere altri contributi.



8. Il cliente deve comunicare allo Stato ed al Gestore della rete la data di entrata in esercizio dell'impianto che deve essere entro 6 mesi dalla fine lavori.



La priorità dell'assegnazione dell'incentivo ad un soggetto piuttosto che ad un altro viene data in ordine cronologico di ricezione delle domande per impianti fino a 50kWp, ed in ordine crescente di tariffa incentivante richiesta per impianti sopra i 50kWp.
Altri articoli...
Titolo Bacheca